Ordinanza — n. 1559/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO CARMINE nato a COSENZA il 07/10/1954 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 28384/2022 1 La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado emessa nei confronti nei confronti di Carmine Attanasio, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 comma 2 c.p, art. 648 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1559/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L' imputato, mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge relativamente alla omessa declaratoria di prescrizione del reato previa riqualificazione del fatto contestato quale ipotesi attenuata ex art. 648 comma 2 c.p. nonché vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO CARMINE nato a COSENZA il 07/10/1954 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 28384/2022
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado emessa nei confronti nei confronti di Carmine Attanasio, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione.
2. L' imputato, mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge relativamente alla omessa declaratoria di prescrizione del reato previa riqualificazione del fatto contestato quale ipotesi attenuata ex art. 648 comma 2 c.p. nonché vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 3.1. Fermo restando che la motivazione si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto in ordine alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi art. 648 comma 2 c.p. (v. f.
4) va osservato che in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo. (Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017 Ud. (dep. 24/03/2017) Rv. 269492 - 01. 3.2. Parimenti manifestamente infondata è la censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590) secondo cui nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie avendo la corte territoriale considerato la personalità negativa dell'imputato gravato da "ben dodici precedenti penali per ricettazione".
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, Si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il