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Ordinanza — n. 1557/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1557/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1557/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione penale per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa che ha determinato la causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1557/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAHMANE OUADII (CUI 05BWFVI) nato il 05/09/1982 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 21 aprile 2022, ha confermato la sentenza resa dal G.i.p. del Tribunale di Verona in data 31 ottobre 2021, nei confronti di OUADII SAHMANE, con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di rapina aggravata, di cui all'art. 628 commi secondo e terzo n.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimazione a ricorrere motivi che possono invocarsi impugnazione della cancellazione azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione penale per inosservanza dell'art. 129 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAHMANE OUADII (CUI 05BWFVI) nato il 05/09/1982 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 21 aprile 2022, ha confermato la sentenza resa dal G.i.p. del Tribunale di Verona in data 31 ottobre 2021, nei confronti di OUADII SAHMANE, con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di rapina aggravata, di cui all'art. 628 commi secondo e terzo n.

1) cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione penale per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa che ha determinato la causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.