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Ordinanza — n. 1554/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1554/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1554/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANGREDI ARTURO nato a AVERSA il 23/11/1979 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 27 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Cuneo in data 12 gennaio 2018, ha rideterminato la pena nei confronti di ARTURO TANGREDI, così condannandolo alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di ricettazione, posto in continuazione con le altre fattispecie in materia di contraffazione.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 1554/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANGREDI ARTURO nato a AVERSA il 23/11/1979 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 27 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Cuneo in data 12 gennaio 2018, ha rideterminato la pena nei confronti di ARTURO TANGREDI, così condannandolo alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di ricettazione, posto in continuazione con le altre fattispecie in materia di contraffazione.

Parole chiave

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contraffazione di merci confisca dei proventi di reato altri reati eccezione di illegalità prove acquisite illegalmente causa illecita

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANGREDI ARTURO nato a AVERSA il 23/11/1979 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 27 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Cuneo in data 12 gennaio 2018, ha rideterminato la pena nei confronti di ARTURO TANGREDI, così condannandolo alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di ricettazione, posto in continuazione con le altre fattispecie in materia di contraffazione.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, non ha ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., attesi i precedenti penali del prevenuto (specifici e di significativa entità), fra cui ricettazione, riciclaggio, truffa e sostituzione di persona da cui si evince la serialità delle condotte, risultata ostativa alla concessione delle invocate attenuanti; osservato, altresì, che tale doglianza - oltre ad essere reiterativa - è manifestamente infondata, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di riconoscimento delle stesse (cfr.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); ritenuto, pure, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (sì, come lamentato dalla difesa), essendo invece sufficiente l'indicazione degli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.