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Ordinanza — n. 1552/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1552/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1552/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado emessa nei confronti di Gheorghe Iancu e Ionut Iancu, condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen. Entrambi i ricorrenti, mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, hanno impugnato la suindicata pronunzia deducendo violazione dell'art. 512 c.p.p. per avere la corte di merito ritenuto utilizzabili le dichiarazioni predibattinnentali rese dalla persona offesa Daniela Cristea asseritamente irreperibile, senza effettuare le necessarie ricerche in Romania luogo di residenza della stessa.

Regesto Legislator

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art. 512 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1552/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 628 e 582 cod. pen. Entrambi i ricorrenti, mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, hanno impugnato la suindicata pronunzia deducendo violazione dell'art. 512 c.p.p. per avere la corte di merito ritenuto utilizzabili le dichiarazioni predibattinnentali rese dalla persona offesa Daniela Cristea asseritamente irreperibile, senza effettuare le necessarie ricerche in Romania luogo di residenza della stessa.

Parole chiave

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prove acquisite illegalmente prova del timore di persecuzione indagine internazionale per truffa rapimento domanda d'asilo di rom testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 512 c.p
Entrambi i ricorrenti, mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, hanno impugnato la suindicata pronunzia deducendo violazione dell'art. 512 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IANCU GHEORGHE nato il 07/03/1972 IANCU IONUT nato il 30/04/1996 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 25819/2022

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado emessa nei confronti di Gheorghe Iancu e Ionut Iancu, condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen.

2. Entrambi i ricorrenti, mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, hanno impugnato la suindicata pronunzia deducendo violazione dell'art. 512 c.p.p. per avere la corte di merito ritenuto utilizzabili le dichiarazioni predibattinnentali rese dalla persona offesa Daniela Cristea asseritamente irreperibile, senza effettuare le necessarie ricerche in Romania luogo di residenza della stessa.

3. I ricorsi sono inammissibili in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. Ed, invero, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 6, n. 21088 del 10/02/2004, Micheletti, Rv. 228873), la sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito e tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivata, come avvenuto nella specie. 3.1. Nel caso in esame i giudici di merito con argomentazioni congrue in fatto e corrette in diritto hanno motivato sulla superfluità delle ricerche all'estero e sull'imprevedibile irreperibilità della persona offesa, trattandosi di straniera stabilmente radicata e domiciliata sul territorio italiano.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 ~Consigliere Estensore Il Presidente