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Ordinanza — n. 1551/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded prescription argument regarding recidiva. The court rejected the claim that the offense was time-barred. The appeal was rejected because the prescription period calculation was clearly correct based on recidiva rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1551/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the defendant's claim that the crime was time-barred. The defendant argued that the appellate court incorrectly applied articles 157, 161 of the Penal Code and article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding prescription limits. The court determined that the prescription period correctly ran until June 2026 due to the specific recidiva rules and the interruption of the term, rendering the defendant's legal arguments baseless.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 c.p.; Art. 129 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the ground of prescription is manifestly unfounded, as the statutory calculation of the limitation period based on recidiva and interruption clearly establishes the offense is not time-barred.

Parole chiave

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prescrizione penale recidiva specifica inammissibilità ricorso art. 157 codice penale art. 161 codice penale termine suppletorio di grazia pericolo di reiterazione restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
646/1982, considerato il doppio aumento del termine di prescrizione per la ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale (anni 6 di pena edittale massima + 2/3 ai sensi dell'art. 157 comma secondo, aumentato di 2/3 per la interruzione ai sensi del secondo comma dell'art.
Art. 161 c.p.
157 comma secondo, aumentato di 2/3 per la interruzione ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 161 cod. pen
157 comma secondo, aumentato di 2/3 per la interruzione ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. pen., per complessivi anni 16 e mesi 8), vede correre il termine di prescrizione, per il fatto commesso 1'8 ottobre 2009, fino all'8 giugno 2026.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSI RAFFAELE nato a NAPOLI il 21/12/1970 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 63-25813/2022 IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale in sede in data 21 ottobre 2014 nei confronti di Raffaele Grossi, riconosceva le circostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza sulla riconosciuta recidiva e riduceva conseguentemente la sanzione inflitta in primo grado.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione degli artt. 157, 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. circa il mancato proscioglimento per prescrizione del delitto contestato. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura formulata. Il delitto di cui agli artt. 30 e 31 della legge n. 646/1982, considerato il doppio aumento del termine di prescrizione per la ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale (anni 6 di pena edittale massima + 2/3 ai sensi dell'art. 157 comma secondo, aumentato di 2/3 per la interruzione ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. pen., per complessivi anni 16 e mesi 8), vede correre il termine di prescrizione, per il fatto commesso 1'8 ottobre 2009, fino all'8 giugno 2026.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.