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Ordinanza — n. 1547/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1547/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1547/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZELLA MICHELE nato a NAPOLI il 19/12/1998 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 25762/2022 E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa nei confronti di Michele Pezzella, confermava l'affermazione della responsabilità dello stesso per i reati di truffa e falso, rideterminando il trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 114 c.p, art. 131 bis c.p, art. 585 comma 4 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1547/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo articolato in più censure, vizio di motivazione non avendo la corte di merito preso in esame tutte le censure formulate relative/alla insussistenza di una responsabilità concorsuale dell'imputato; all' applicabilità dell'attenuante di cui all' art.114 c.p. e delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c. p. 2.1. Il difensore dell'imputato ha depositato in data 28 ottobre 2022 memoria contenente motivi aggiunti ulteriormente deducendo in ordine ai vizi dedotti ed alla fondatezza degli stessi.

Parole chiave

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delitto allegazioni di persecuzione contraddittorie responsabilità penale dei minori testimone a carico responsabilità penale accusa penale

Disposizioni normative citate

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art. 114 c.p
della sentenza impugnata); che non poteva concedersi l'attenuante di cui all' art. 114 c.p.
art. 131 bis c.p
§ 4.7.) e che non erano certamente ravvisabili i presupposti di cui all' art. 131 bis c.p.
art. 585 comma 4 c.p
Occorre, infine, rilevare che inammissibilità del ricorso preclude l'esame dei motivi aggiunti ex art. 585 comma 4 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZELLA MICHELE nato a NAPOLI il 19/12/1998 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 25762/2022

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa nei confronti di Michele Pezzella, confermava l'affermazione della responsabilità dello stesso per i reati di truffa e falso, rideterminando il trattamento sanzionatorio.

2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo articolato in più censure, vizio di motivazione non avendo la corte di merito preso in esame tutte le censure formulate relative/alla insussistenza di una responsabilità concorsuale dell'imputato; all' applicabilità dell'attenuante di cui all' art.114 c.p. e delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c. p. 2.1. Il difensore dell'imputato ha depositato in data 28 ottobre 2022 memoria contenente motivi aggiunti ulteriormente deducendo in ordine ai vizi dedotti ed alla fondatezza degli stessi.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Va premesso che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 6 - , Sentenza n. 34532 del 22/06/2021 Ud. (dep. 16/09/2021 ) Rv. 281935 - 01). 3.2.

Osserva questa Corte che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, i giudici territoriali, con argomentazioni che non appaiono né carenti né gravemente illogiche né contraddittorie, hanno disatteso tutti i motivi di censura formulati dal ricorrente rilevando che,Ì era certamente configurabile un concorso dell' imputato in relazione ai reati contestati tenuto conto del concreto ruolo avuto dallo stesso (v. § 4.1. della sentenza impugnata); che non poteva concedersi l'attenuante di cui all' art. 114 c.p. in quanto lo stesso aveva avuto un ruolo tutt' altro che marginale intervenendo nella fase conclusiva della trattativa (v.

§ 4.4.); che non potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche in difetto di elementi di segno positivo (v. § 4.7.) e che non erano certamente ravvisabili i presupposti di cui all' art. 131 bis c.p. stante la / professionalità dell'agire delittuoso (v. § 4.8.).4. Occorre, infine, rilevare che inammissibilità del ricorso preclude l'esame dei motivi aggiunti ex art. 585 comma 4 c.p.p.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 Il Consi liere Esten