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Ordinanza — n. 1546/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1546/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1546/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI FRANCESCO GAETANO nato a PALERMO il 14/12/1990 VENTIMIGLIA NICOLA nato a PALERMO il 01/01/1975 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 25756/2022

Regesto Legislator

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art. 591 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1546/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativannente in tremila euro.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali perseguimento penale per diffamazione pagamento dell'ammenda difesa penale godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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art. 591 c.p
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI FRANCESCO GAETANO nato a PALERMO il 14/12/1990 VENTIMIGLIA NICOLA nato a PALERMO il 01/01/1975 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 25756/2022

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale Francesco D'i Gaetano e Nicola Ventimiglia erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p.

2. Entrambi i ricorrenti, a mezzo difensore di fiducia, hanno proposto ricorsi per cassazione. 2.1. Nicola Ventimiglia deduce, con unico motivo, violazione di legge non risultando adeguatamente individuati gli elementi idonei a comprovare l'affermazione della responsabilità dell'imputato. 2.2. Gaetano Di Francesco, con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della contestata recidiva, 3. Il ricorso proposto da Nicola Ventimiglia è inammissibile in ragione della assoluta genericità delle censure che non si confrontano in alcuno modo con gli accertamenti di merito di cui alla sentenza impugnata.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;

Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634).

4. Il ricorso proposto da Gaetano Di Francescoitt tn.A.Q.u,v.u..2nAret . Il motivo dedotto è manifestamente infondato in quanto la corte di appello, nel disattendere la medesima censura oggi reiterata, ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della recidiva rilevando come i reati in contestazione costituivano un indice certo della accresciuta pericolosità dell'imputato, nei cui confronti le precedenti condanne non avevano determinato alcun effetto deterrente.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativannente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 Il Consigliere Esten