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Ordinanza — n. 1540/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1540/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1540/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPINETA DIEGO nato a AVEZZANO il 09/06/1981 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 21 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza resa dal G.i.p. del Tribunale del medesimo capoluogo in data 25 maggio 2021, ha rideterminato la pena nei confronti di DIEGO CARPINETA, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al concorso nel reato di frode assicurativa, di cui all'art. 642 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 642 cod. pen, art. 124 cod. pen; Ordinanza — n. 1540/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale del medesimo capoluogo in data 25 maggio 2021, ha rideterminato la pena nei confronti di DIEGO CARPINETA, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al concorso nel reato di frode assicurativa, di cui all'art. 642 cod. pen.

Parole chiave

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frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione assicurazione RC dei veicoli a motore responsabilità per incidente stradale finanziamento dell'assicurazione infortuni assicurazione contro il furto falsità in certificati

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod. pen
del Tribunale del medesimo capoluogo in data 25 maggio 2021, ha rideterminato la pena nei confronti di DIEGO CARPINETA, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al concorso nel reato di frode assicurativa, di cui all'art. 642 cod. pen.
art. 124 cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 124 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPINETA DIEGO nato a AVEZZANO il 09/06/1981 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 21 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza resa dal G.i.p. del Tribunale del medesimo capoluogo in data 25 maggio 2021, ha rideterminato la pena nei confronti di DIEGO CARPINETA, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al concorso nel reato di frode assicurativa, di cui all'art. 642 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 124 cod. pen. per supposta intempestività della querela, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: sul punto, si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla tempestività della querela, atteso che la Corte territoriale non ha ritenuto di dubitare della correttezza della data di presentazione della querela da parte della Compagnia assicurativa (dies a quo coincidente, peraltro, con il giorno in cui l'Assicurazione ha preso contezza della relazione redatta dalla agenzia investigativa ed è venuta a piena conoscenza degli elementi costitutivi del reato); sicché, pertinentemente, i giudici del gravame non hanno trovato ragioni di dubbio nella individuazione di tale data, tampoco per poter legittimamente sospettare che la Compagnia fosse a conoscenza della frode assicurativa in un momento antecedente alla presentazione della querela; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.