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Ordinanza — n. 1536/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1536/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1536/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSINA GIORGIO nato a NOVARA il 03/02/1955 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 25589/2022 E CONSIDERATO DIRITTO 1. Giorgio Rosina, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata l'affermazione della responsabilità del predetto per il reato di truffa e rideterminata la pena in mesi otto e giorni ventisei di reclusione deducendo la erroneità e illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 133 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1536/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza responsabilità penale dei minori godimento dei diritti civili luogo del reato responsabilità penale gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
La Corte di appello con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 c.p
pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSINA GIORGIO nato a NOVARA il 03/02/1955 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 25589/2022

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO 1. Giorgio Rosina, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata l'affermazione della responsabilità del predetto per il reato di truffa e rideterminata la pena in mesi otto e giorni ventisei di reclusione deducendo la erroneità e illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto le censure proposte sono manifestamente infondate. 2.1. La Corte di appello con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego, facendo riferimento, fra l'altro, alla particolare gravità della condotta. Va ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691). 2.2.

Anche l' ulteriore motivo riguardante la pena è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 Il Co Es