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Ordinanza — n. 1534/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1534/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1534/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, parzialmente riformando in punto di pena la sentenza di primo grado emessa nei confronti di Valerio Mollo, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata senza valutazione alcuna in ordine agli elementi di fatto emergenti.

Regesto Legislator

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art. 646 cod. pen, art. 591 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1534/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 646 cod. pen. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata senza valutazione alcuna in ordine agli elementi di fatto emergenti.

Parole chiave

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pena pecuniaria non riscuotibile motivazione inadeguata delle censure costituzionali divieto di finanziamento monetario controllo della commisurazione della pena adeguamento della pena sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod. pen
La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, parzialmente riformando in punto di pena la sentenza di primo grado emessa nei confronti di Valerio Mollo, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen.
art. 591 c.p
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLO VALERIO nato a CETRARO il 03/10/1988 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; t R.G. 25543/2022

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, parzialmente riformando in punto di pena la sentenza di primo grado emessa nei confronti di Valerio Mollo, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen.

2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata senza valutazione alcuna in ordine agli elementi di fatto emergenti.

3. Il ricorso è inammissibile in ragione della assoluta genericità delle censure che non si confrontano in alcuno modo con le statuizioni di merito di cui alla sentenza impugnata. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634).

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data