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Ordinanza — n. 1527/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals claiming lack of reasoning regarding the balance of mitigating and aggravating circumstances in extortion cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1527/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Pascual Omar and Pascual Katia inadmissible due to the manifest unfoundedness of their claims. The appellants argued that the lower court failed to properly weigh generic mitigating circumstances against the contested aggravating circumstance of extortion. The court ruled that the appellate judges exercised their discretionary power correctly by choosing equivalence over prevalence to ensure the sentence's adequacy, a decision supported by sufficient motivation and not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court's discretionary choice between equivalence and prevalence of mitigating circumstances is immune from cassation review if based on sufficient motivation and not arbitrary, provided it aims at the concrete adequacy of the penalty.

Parole chiave

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concorso circostanze giudizio prevalenza equivalenza attenuanti pena adeguata inammissibilità ricorsi discrezionalità giudiziale estorsione aggravata aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 69 cod. pen
Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PASCUAL OMAR nato a SESTO SAN GIOVANNI il 22/10/1981 PASCUAL KATIA nato a PRATO il 26/12/1990 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 25433/2022

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado emessa nei confronti di Omar Pascual e Katia Pascual condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione aggravata in concorso.

2. Entrambi i ricorrenti, con separati ricorsi per cassazione, hanno impugnato la suindicata pronunzia deducendo, con analogo motivo, vizio di motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante.

3. I ricorsi sono inammissibili in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 - 01), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo conto della gravità della condotta posta in essere dagli imputati in danno di un soggetto fragile ed anziano.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il