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Ordinanza — n. 1526/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1526/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1526/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale Pietro Sagnibene era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 110 e 640 cod. pen. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata adozione di una pronunzia ex art. 131 bis. c.p.

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1526/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 110 e 640 cod. pen. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata adozione di una pronunzia ex art. 131 bis. c.p.

Parole chiave

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truffa aggravata pena complementare contravvenzione bagatellare traffico aggravato di stupefacenti sviamento della giustizia ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod. pen
Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata adozione di una pronunzia ex art. 131 bis.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGNIBENE PIETRO nato a PALERMO il 29/08/1957 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 25392/2022

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale Pietro Sagnibene era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 110 e 640 cod. pen.

2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata adozione di una pronunzia ex art. 131 bis. c.p.

3. Premesso che i giudici territoriali hanno disatteso l'unico motivo che era stato devoluto con l'atto di appello inerente al solo trattamento sanzionatorio, osserva questa Corte che la censura in punto di mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. trattandosi di profilo non previamente devoluto alla cognizione della Corte d'appello e, quindi, di questioni rispetto alle quali il giudice del merito ha correttamente omesso di pronunziarsi e che non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Preside