Ordinanza — n. 1525/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, parzialmente riformando in punto di pena la sentenza di primo grado emessa nei confronti di Francesco Russi, confermava la condanna dello stesso in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo due motivi: Oh. - violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità dell'imputato in difetto gf un adeguato quadro probatorio a suo carico ed in difetto di prova della sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; - vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui all' art. 646 c.p. difettando la prova dell'elemento psicologico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 646 cod. pen, art. 646 c.p, art. 591 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1525/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 646 cod. pen. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo due motivi: Oh. - violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità dell'imputato in difetto gf un adeguato quadro probatorio a suo carico ed in difetto di prova della sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; - vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui all' art. 646 c.p. difettando la prova dell'elemento psicologico.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSI FRANCESCO nato a BARI il 30/09/1974 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 25384/2022
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, parzialmente riformando in punto di pena la sentenza di primo grado emessa nei confronti di Francesco Russi, confermava la condanna dello stesso in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen.
2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo due motivi: Oh. - violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità dell'imputato in difetto gf un adeguato quadro probatorio a suo carico ed in difetto di prova della sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; - vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui all' art. 646 c.p. difettando la prova dell'elemento psicologico.
2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte con entrambi i motivi, infatti, non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni delle sentenze di merito, sono totalmente generiche ed aspecifiche e, quindi, inidonee ad inficiare, in alcun modo, le argomentazioni di cui alla pronunzia della corte di appello la quale, nel confermare la ricostruzione di fatto operata dai giudici di primo grado e nel disattendere i medesimi motivi oggi riproposti, ha rilevato che il complessivo compendio istruttorio era tale da comprovare, in modo univoco, la responsabilità del Russi in ordine al reato di appropriazione indebita di una autovettura oggetto di noleggio.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634).
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il