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Ordinanza — n. 1524/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1524/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1524/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALETTI FRANCESCO nato a TORRE DEL GRECO il 02/07/1985 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 25343/2022 E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermava la decisione del G.U.P. di primo grado emessa nei confronti di Francesco Cataletti, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 56 - 628 e 582 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 133 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1524/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili facoltà di astenersi dal testimoniare attendibilità dei testimoni censura dell'accertamento dei fatti testimonianze contraddittorie difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 c.p
pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALETTI FRANCESCO nato a TORRE DEL GRECO il 02/07/1985 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 25343/2022

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermava la decisione del G.U.P. di primo grado emessa nei confronti di Francesco Cataletti, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 56 - 628 e 582 cod. pen.

2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo tre motivi: - vizio di motivazione in ordine all' affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di tentata rapina in difetto di prova dei presupposti oggettivi e soggettivi; - violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva contestata; - violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le censure proposte con il primo motivo vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. La corte territoriale ha, invero, riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di rapina sulla scorta delle complessive emergenze processuali ed, in particolare, tenuto conto del narrato delle pp.00.

Lisi e Cirillo, ritenute pienamente attendibili, le cui dichiarazioni sono risultate riscontrate alla luce della attività della P.G. e dei referti medici. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure formulate con il primo motivo, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la corte di appello, nel disattendere il medesimo motivo oggi reiterato, ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della recidiva rilevando come i reati in contestazione costituivano un indice certo della accresciuta pericolosità dell'imputato, nei cui confronti le precedenti condanne non avevano determinato alcun effetto deterrente (v. ff. 5-6). 2.3.

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la Corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento, fra l'altro, alla particolare gravità della condotta.La Suprema Corte ha, invero, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè sul punto la sentenza si appalesa immune da censure.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i