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Ordinanza — n. 1523/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances were wrongly denied due to lack of positive elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1523/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of aggravated robbery liability and a two-year sentence. The appellant argued that generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code were incorrectly denied because the appellate court failed to grant them. The court ruled that the appellate judge legitimately refused these circumstances due to the absence of positive elements, noting that mere lack of a criminal record is insufficient post-reform.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The refusal of generic mitigating circumstances is legally justified when the judgment explicitly cites the absence of positive elements, as the mere state of non-criminality is no longer sufficient for their application.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances positive elements requirement Article 62-bis Penal Code cassation inadmissibility aggravated robbery liability errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Invero la Corte di appello, con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 - bis cod.
Art. 81 cod. proc. pen.
Art. 337 cod. proc. pen.
Art. 582 cod. proc. pen.
Art. 585 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
art. 62 - bis cod. pen
Invero la Corte di appello, con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 - bis cod. pen., ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego, facendo riferimento alla mancata di elementi di segno positivo (v.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONNARUMMA CIRO nato a NAPOLI il 09/06/1982 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 25339/2022

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO 1. Ciro Donnarumma, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale, dichiarata la intervenuta prescrizione in ordine ai fatti di cui al capo b) (art. 81 cpv, 337, 582 e 585), è stata confermata l'affermazione della responsabilità del predetto per il reato di rapina aggravata di cui al capo a) e rideterminata la pena suo carico in anni due di reclusione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto le censure proposte sono manifestamente infondate. 2.1. Invero la Corte di appello, con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 - bis cod. pen., ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego, facendo riferimento alla mancata di elementi di segno positivo (v. ff. 3-4). Va, del resto, ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 -, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022 Ud. (dep. 07/09/2022 ) Rv. 283489 - 01).

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 ere Este