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Ordinanza — n. 1506/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1506/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1506/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILOTI GJERGJ nato il 25/01/1973 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in dal-a M.Ereìifit.22 , ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo resa in data 6 maggio 2019 nei confronti di WERG3 MILOTI, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di truffa, di cui all'art. 640 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 1506/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen.

Parole chiave

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truffa in materia di prestazioni reato economico irregolarità finanziarie violazione dei doveri professionali pratiche commerciali ingannevoli contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILOTI GJERGJ nato il 25/01/1973 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in dal-a M.Ereìifit.22 , ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo resa in data 6 maggio 2019 nei confronti di WERG3 MILOTI, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di truffa, di cui all'art. 640 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: sul punto, si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - in linea con la motivazione del giudice di primo grado - ha pertinentemente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di truffa, attesa l'incontestabile circostanza per cui il MILOTI, dopo essersi indebitamente qualificato come legale rappresentante della società Mega Costruzioni s.n.c., ha indotto con artifici e raggiri le parti offese a fare affidamento sul suo adempimento, ottenendo forniture per importi considerevoli e procurandosi il corrispondente ingiusto profitto di notevole entità (nella specie: materiale per rilevante valore in assenza di contestuale pagamento, mai più versato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendo ipotesi di colpa nella determinazione della causa che ha determinato inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.