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Ordinanza — n. 1504/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1504/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1504/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA NATALINA nato a CIRIE il 01/05/1961 avverso la sentenza del 09/09/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINO-réraío avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Natalina Lanza ricorre avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Torino, che ha applicato alla predetta ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 800,00 di multa per i delitti di furto aggravato in abitazione e utilizzo indebito di carta bancomat; Considerato che il motivo proposto — con cui la ricorrente deduce la mancata declaratoria di cause di non punibilità — va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1504/2023 — snpen · Corte di Cassazione: presso il Tribunale di Torino, che ha applicato alla predetta ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 800,00 di multa per i delitti di furto aggravato in abitazione e utilizzo indebito di carta bancomat; Considerato che il motivo proposto — con cui la ricorrente deduce la mancata declaratoria di cause di non punibilità — va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale indigenza processuale non provata prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria adempimento dei presupposti processuali sussidio di ammortamento

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
presso il Tribunale di Torino, che ha applicato alla predetta ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA NATALINA nato a CIRIE il 01/05/1961 avverso la sentenza del 09/09/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINO-réraío avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Natalina Lanza ricorre avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Torino, che ha applicato alla predetta ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 800,00 di multa per i delitti di furto aggravato in abitazione e utilizzo indebito di carta bancomat; Considerato che il motivo proposto — con cui la ricorrente deduce la mancata declaratoria di cause di non punibilità — va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il Consigliere estenso