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Ordinanza — n. 1503/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1503/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1503/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEJAN STEFANICA nato il 24/05/1983 avverso la sentenza del 20/06/2022 del TRIBUNALE di MILANOt dato avviso alle parti; 1, udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; n Rilevato che Bejan Stefanica ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che ha applicato al predetto ex art. 444 c.p.p. la pena di mesi tre di reclusione ed C 300 di multa, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza n. 54/2019 del Tribunale di Novara, per il reato di furto aggravato; Considerato che il motivo proposto — con cui il ricorrente deduce l'incompetenza territoriale del giudice procedente — va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Regesto Legislator

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art. 444 c.p; Ordinanza — n. 1503/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p. la pena di mesi tre di reclusione ed C 300 di multa, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza n. 54/2019 del Tribunale di Novara, per il reato di furto aggravato; Considerato che il motivo proposto — con cui il ricorrente deduce l'incompetenza territoriale del giudice procedente — va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative condono delle spese procedurali pena pecuniaria non riscuotibile immunità parziale abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
Rilevato che Bejan Stefanica ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che ha applicato al predetto ex art. 444 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEJAN STEFANICA nato il 24/05/1983 avverso la sentenza del 20/06/2022 del TRIBUNALE di MILANOt dato avviso alle parti; 1, udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Bejan Stefanica ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che ha applicato al predetto ex art. 444 c.p.p. la pena di mesi tre di reclusione ed C 300 di multa, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza n. 54/2019 del Tribunale di Novara, per il reato di furto aggravato; Considerato che il motivo proposto — con cui il ricorrente deduce l'incompetenza territoriale del giudice procedente — va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consi