Ordinanza — n. 1500/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUADRITO STELLARIO nato a MESSINA il 13/11/1976 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; E CONSIDERATO IN DIMETTO Considerato che Stellario Squadrito ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, con la quale è stata confermata - per quanto qui di rilievo - la pronunzia di primo grado, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni personali aggravate; Rilevato che il proposto motivo, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è affetto da genericità, poiché le deduzioni cui esso è affidato sono indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1500/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., è affetto da genericità, poiché le deduzioni cui esso è affidato sono indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUADRITO STELLARIO nato a MESSINA il 13/11/1976 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIMETTO Considerato che Stellario Squadrito ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, con la quale è stata confermata - per quanto qui di rilievo - la pronunzia di primo grado, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni personali aggravate; Rilevato che il proposto motivo, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è affetto da genericità, poiché le deduzioni cui esso è affidato sono indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il Consiglier