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Ordinanza — n. 1500/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1500/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1500/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUADRITO STELLARIO nato a MESSINA il 13/11/1976 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; E CONSIDERATO IN DIMETTO Considerato che Stellario Squadrito ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, con la quale è stata confermata - per quanto qui di rilievo - la pronunzia di primo grado, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni personali aggravate; Rilevato che il proposto motivo, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è affetto da genericità, poiché le deduzioni cui esso è affidato sono indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1500/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., è affetto da genericità, poiché le deduzioni cui esso è affidato sono indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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affezione nell'assicurazione militare motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione prestazioni per lesione al ginocchio revisione delle prestazioni d'invalidità inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUADRITO STELLARIO nato a MESSINA il 13/11/1976 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIMETTO Considerato che Stellario Squadrito ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, con la quale è stata confermata - per quanto qui di rilievo - la pronunzia di primo grado, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni personali aggravate; Rilevato che il proposto motivo, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è affetto da genericità, poiché le deduzioni cui esso è affidato sono indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il Consiglier