Ordinanza — n. 1498/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZIO SALVATORE nato a MESSINA il 09/03/1967 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; (;, Considerato che Salvatore Fazio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 497-ter cod. pen.; Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, nonché in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono affidati a doglianze meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 497-ter cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1498/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZIO SALVATORE nato a MESSINA il 09/03/1967 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; (;,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Salvatore Fazio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 497-ter cod. pen.; Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, nonché in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono affidati a doglianze meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), in considerazione dell'esibizione del tesserino e dell'attribuzione della qualità di agente di polizia nel corso di un controllo stradale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore Il Presi