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Ordinanza — n. 1496/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1496/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1496/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC KRISTINA nato a MADDALONI il 06/01/1990 RADOSAVLJEVIC SOFIA nato a VERONA il 16/07/1993 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1496/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC KRISTINA nato a MADDALONI il 06/01/1990 RADOSAVLJEVIC SOFIA nato a VERONA il 16/07/1993 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

Parole chiave

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imputazione di furto tentata rapina prova del dolo partecipazione al reato principio della doppia incriminazione promozione dell'accusa penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC KRISTINA nato a MADDALONI il 06/01/1990 RADOSAVLJEVIC SOFIA nato a VERONA il 16/07/1993 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ahmetovic Kristina e Radosavljevic Sofia ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale le imputate erano state riconosciute responsabili del reato di tentato furto in abitazione pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti denunziano erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in considerazione dell'interruzione dell'azione ricondotta alla presenza degli abitanti (Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435), contrastata nel ricorso attraverso mere valutazioni in fatto;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente Radosavljevic denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in riferimento alla commisurazione della pena, determinata in misura equivalente alle coimputate, è generico poiché si limita a richiamare i precedenti penali di costoro, senza evidenziare che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione, prospettata come identica, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839); nel resto, il motivo contesta l'omessa esclusione della recidiva senza specificare quale positivo indicatore, in ipotesi evidenziato, sarebbe stato invece ingiustificatamente sul punto ignorato, mentre la sentenza impugnata ha dato atto, con motivazione insindacabile, della specifica pericolosità espressa dal reato in esame, nel quadro del precedente omogeneo ed infraquinquennale, con conseguente assorbimento della censura relativa al giudizio di comparazione tra circostanze;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il Consigliere estenso