Ordinanza — n. 1494/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LELLI DANILO nato a ROMA il 02/10/1984 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Danilo Lelli ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in riforma della pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile di concorso nel reato di rapina pluriaggravata, ha qualificato i fatti ai sensi degli ,adt. 610, 56- 393 e 581 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1494/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 610, 56- 393 e 581 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono (Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LELLI DANILO nato a ROMA il 02/10/1984 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Danilo Lelli ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in riforma della pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile di concorso nel reato di rapina pluriaggravata, ha qualificato i fatti ai sensi degli ,adt. 610, 56- 393 e 581 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore Il Pr,iden