Sentenza — n. 1493/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Massimiliano Muntoni e Marisa Mascia in ordine al reato di cui all'art. 483 cod. pen, ai medesimi ascritto in riferimento alle condotte del 15 marzo e del 20 maggio 2013, riducendo la pena inflitta per le residue imputazioni;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 483 cod. pen; Sentenza — n. 1493/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'ammissibilità dell'impugnazione - nella parte in cui articola censure inerenti le modalità telematiche di consumazione della condotta in correlazione all'elemento soggettivo del reato - impone il rilievo della prescrizione del delitto di cui all'art. 483 cod. pen., consumato il 28 novembre 2013, maturata - tenuto conto di giorni sessantaquattro di sospensione (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432) - il 31 luglio 2021.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MUNTONI MASSIMILIANO nato a CAGLIARI il 17/06/1981 MASCIA MARISA nato a SEUI il 09/09/1972 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Massimiliano Muntoni e Marisa Mascia in ordine al reato di cui all'art. 483 cod. pen, ai medesimi ascritto in riferimento alle condotte del 15 marzo e del 20 maggio 2013, riducendo la pena inflitta per le residue imputazioni;
2. Avverso la sentenza indicata ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, denunziando, con plurimi motivi, violazione di legge.
3. L'ammissibilità dell'impugnazione - nella parte in cui articola censure inerenti le modalità telematiche di consumazione della condotta in correlazione all'elemento soggettivo del reato - impone il rilievo della prescrizione del delitto di cui all'art. 483 cod. pen., consumato il 28 novembre 2013, maturata - tenuto conto di giorni sessantaquattro di sospensione (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432) - il 31 luglio 2021.
4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consi