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Ordinanza — n. 1491/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1491/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1491/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIORGI STEFANO nato a LECCE il 04/07/1988 avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Stefano De Giorgi ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace in sede, ha rideterminato in Euro 400 di multa la pena al medesimo irrogata per il reato di lesioni personali; Considerato che il motivo di ricorso proposto, che lamenta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, articola doglianze in punto di fatto, volte a prospettare una alternativa ricostruzione delle risultanze processuali in termini incompatibili con il sindacato di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore Il resid te

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1491/2023 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore Il resid te

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie impugnazione di decisioni amministrative modalità di calcolo dell'ammenda tassazione delle spese ripetibili dell'avvocato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIORGI STEFANO nato a LECCE il 04/07/1988 avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Stefano De Giorgi ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace in sede, ha rideterminato in Euro 400 di multa la pena al medesimo irrogata per il reato di lesioni personali; Considerato che il motivo di ricorso proposto, che lamenta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, articola doglianze in punto di fatto, volte a prospettare una alternativa ricostruzione delle risultanze processuali in termini incompatibili con il sindacato di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore Il resid te