Ordinanza — n. 1490/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA SIMONETTA nato a TRIPOLI( LIBIA) il 14/09/1962 avverso la sentenza del 08/10/2021 del GIUDICE DI PACE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che la parte civile Simonetta Battaglia ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania, che ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale in ordine al reato di minaccia ascritto a Maccarrone Antonella Alfia per difetto di valida querela; Considerato che il motivo di ricorso proposto dalla persona offesa, che deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1490/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 606 co. 1 lett.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA SIMONETTA nato a TRIPOLI( LIBIA) il 14/09/1962 avverso la sentenza del 08/10/2021 del GIUDICE DI PACE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la parte civile Simonetta Battaglia ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania, che ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale in ordine al reato di minaccia ascritto a Maccarrone Antonella Alfia per difetto di valida querela; Considerato che il motivo di ricorso proposto dalla persona offesa, che deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.
c) ed e) in relazione agli artt. 333 e 337 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto "La parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica" (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, Di Marco, Rv. 253242); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore I