Ordinanza — n. 1489/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPOBIANCO VITTORIO nato a LUCERA il 08/09/1947 CAPOBIANCO ALDO CARLO nato a LUCERA il 25/09/1943 CAPOBIANCO LORENZO nato a LUCERA il 01/04/1968 avverso la sentenza del 11/02/2021 del GIUDICE DI PACE di LUCERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 37 d.lgs. 274/2000; Ordinanza — n. 1489/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPOBIANCO VITTORIO nato a LUCERA il 08/09/1947 CAPOBIANCO ALDO CARLO nato a LUCERA il 25/09/1943 CAPOBIANCO LORENZO nato a LUCERA il 01/04/1968 avverso la sentenza del 11/02/2021 del GIUDICE DI PACE di LUCERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPOBIANCO VITTORIO nato a LUCERA il 08/09/1947 CAPOBIANCO ALDO CARLO nato a LUCERA il 25/09/1943 CAPOBIANCO LORENZO nato a LUCERA il 01/04/1968 avverso la sentenza del 11/02/2021 del GIUDICE DI PACE di LUCERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Vittorio Capobianco, Aldo Carlo Capobianco e Lorenzo Capobianco ricorrono - all'esito della riqualificazione operata dal Tribunale di Foggia ex art. 37 d.lgs. 274/2000 dell'originario appello dai medesimi proposto - avverso la sentenza del Giudice di pace di Lucera, con la quale i predetti sono stati condannati alla pena di C 33 di multa ciascuno per il reato di minaccia; Considerato che il motivo di ricorso proposto, con il quale si censura l'affermazione di responsabilità degli imputati, articola esclusivamente doglianze in fatto e rivalutative del materiale probatorio, inammissibili in sede di legittimità; Rilevato che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore Il Pr