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Ordinanza — n. 1486/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against criminal convictions for attempted private violence and aggravated assault.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1486/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Campetella and Talamonti inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged their convictions for attempted private violence and aggravated assault, arguing factual errors and omitted mitigating circumstances. The court rejected these claims because the appeals failed to demonstrate specific legal violations, merely restated facts, and ignored the lower court's reasoning on whether the threats were sufficient to instill fear.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they merely restate facts without challenging the legal characterization or demonstrating specific violations of law or reasoning defects.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility attempted private violence aggravated assault conviction lack of legal violation court costs and fine documenti mancanti ammende per infrazione procedurale adempimento dei presupposti processuali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 34124 del 06/05/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAMPETELLA ALESSIO nato a MONTEGRANARO il 23/01/1980 TALAMONTI GIANLUCA nato a PORTO SAN GIORGIO il 13/08/1972 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Alessio Campetella e Gianluca Talamonti ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Macerata, che ha condannato il Campetella alla pena di anni due e mesi due di reclusione, ed il Talamonti alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di lesioni personali gravi e tentata violenza privata; Letta la memoria trasmessa per l'odierna udienza; Considerato che il primo motivo di ricorso proposto dal Campetella, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al reato di tentata violenza privata, propone doglianze in punto di fatto e richiede una esplicita rivalutazione delle prove, articolatamente ripercorse nel ricorso senza, tuttavia, evidenziarne travisamenti e senza confrontarsi con i plurimi riscontri evocati dalla Corte di merito in riferimento alla complessiva condotta violenta e vessatoria, in tal modo estrapolandone un solo segmento; il motivo è, comunque, manifestamente infondato, tenuto conto che ai fini della configurabilità del tentativo di violenza privata, non è necessario che la minaccia abbia effettivamente intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, ancorché improduttiva del risultato perseguito, ma è sufficiente che essa sia idonea ad incutere timore e sia diretta a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall'agente (Sez. 5, n. 34124 del 06/05/2019, C., Rv. 276903);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, esaminabile congiuntamente al terzo motivo proposto dal Talamonti, lamenta l'omessa concessione delle attenuanti generiche e, tuttavia, non si confronta con la motivazione rassegnata sul punto dalla Corte territoriale, che non ha individuato elementi positivi valorizzabili a tal fine; Considerato che i primi due motivi di ricorso proposti dal Talamonti, con i quali si censura l'affermazione di responsabilità in relazione ai reati contestati, sono versati in fatto e propongono una alternativa valutazione delle risultanze processuali, testualmente riprodotte mediante l'incorporazione di interi stralci dell'atto d'appello, in termini incompatibili con il sindacato di legittimità;

Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2