Ordinanza — n. 1484/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARIGI GIAMPAOLO nato a ROMA il 25/01/1964 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Giampaolo Parigi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale in sede che lo ha condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta sub B1); Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e del vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è del tutto generico, omettendo il confronto con la sentenza impugnata e reiterando aspecifiche censure, prive di correlazione con le puntuali argomentazioni della Corte territoriale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1484/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'entità della durata delle pene accessorie, risulta del pari privo di specificità, non segnalando quale specifico elemento, in ipotesi introdotto e rilevante nella prospettiva difensiva, sarebbe rimasto invece ingiustificatamente ignorato; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARIGI GIAMPAOLO nato a ROMA il 25/01/1964 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giampaolo Parigi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale in sede che lo ha condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta sub B1); Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e del vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è del tutto generico, omettendo il confronto con la sentenza impugnata e reiterando aspecifiche censure, prive di correlazione con le puntuali argomentazioni della Corte territoriale;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'entità della durata delle pene accessorie, risulta del pari privo di specificità, non segnalando quale specifico elemento, in ipotesi introdotto e rilevante nella prospettiva difensiva, sarebbe rimasto invece ingiustificatamente ignorato; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il