Ordinanza — n. 1483/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COBZAC ANATOLIE nato a CIMISLIA( MOLDAVIA) il 03/04/1981 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Anatolie Cobzac ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio e decidendo all'esito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte, previa assoluzione dal reato di cui al capo j), ha rideterminato la pena inflitta in anni tre, mesi undici, giorni dieci di reclusione ed C 766 di multa per plurimi episodi di furto in abitazione; Considerato che il motivo di ricorso proposto, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento alla quantificazione della pena, in quanto difetterebbe la commisurazione analitica in relazione ai fatti in continuazione per i quali è rimasta ferma l'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato, in quanto in relazione a tali imputazioni era intervenuto il giudicato parziale a seguito di annullamento con rinvio operato da questa Corte di legittimità, di talché ha correttamente assolto il proprio onere motivazionale il giudicante nel quantificare la pena da decurtare avendo riguardo unicamente al reato di cui al capo j), per il quale è intervenuta assoluzione nel giudizio di rinvio;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1483/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COBZAC ANATOLIE nato a CIMISLIA( MOLDAVIA) il 03/04/1981 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Anatolie Cobzac ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio e decidendo all'esito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte, previa assoluzione dal reato di cui al capo j), ha rideterminato la pena inflitta in anni tre, mesi undici, giorni dieci di reclusione ed C 766 di multa per plurimi episodi di furto in abitazione; Considerato che il motivo di ricorso proposto, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento alla quantificazione della pena, in quanto difetterebbe la commisurazione analitica in relazione ai fatti in continuazione per i quali è rimasta ferma l'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato, in quanto in relazione a tali imputazioni era intervenuto il giudicato parziale a seguito di annullamento con rinvio operato da questa Corte di legittimità, di talché ha correttamente assolto il proprio onere motivazionale il giudicante nel quantificare la pena da decurtare avendo riguardo unicamente al reato di cui al capo j), per il quale è intervenuta assoluzione nel giudizio di rinvio;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COBZAC ANATOLIE nato a CIMISLIA( MOLDAVIA) il 03/04/1981 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Anatolie Cobzac ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio e decidendo all'esito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte, previa assoluzione dal reato di cui al capo j), ha rideterminato la pena inflitta in anni tre, mesi undici, giorni dieci di reclusione ed C 766 di multa per plurimi episodi di furto in abitazione; Considerato che il motivo di ricorso proposto, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento alla quantificazione della pena, in quanto difetterebbe la commisurazione analitica in relazione ai fatti in continuazione per i quali è rimasta ferma l'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato, in quanto in relazione a tali imputazioni era intervenuto il giudicato parziale a seguito di annullamento con rinvio operato da questa Corte di legittimità, di talché ha correttamente assolto il proprio onere motivazionale il giudicante nel quantificare la pena da decurtare avendo riguardo unicamente al reato di cui al capo j), per il quale è intervenuta assoluzione nel giudizio di rinvio;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2022 Il Consig