Ordinanza — n. 1481/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAFI MOHAMED nato il 20/05/1982 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Chafi Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale in sede che lo ha condannato alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione per il reato di lesioni personali gravi; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione di attendibilità della persona offesa, propone doglianze in punto di fatto ed è meramente reiterativo del motivo proposto in sede di gravame, adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1481/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo, che censura l'omessa concessione delle attenuanti generiche e la complessiva pena inflitta, non si confronta con la puntuale motivazione fornita sul punto dalla Corte di Appello, la quale ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato, oltre a rilevare come la sanzione sia stata commisurata in termini prossimi al minimo edittale; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAFI MOHAMED nato il 20/05/1982 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Chafi Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale in sede che lo ha condannato alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione per il reato di lesioni personali gravi; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione di attendibilità della persona offesa, propone doglianze in punto di fatto ed è meramente reiterativo del motivo proposto in sede di gravame, adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito;
Considerato che il secondo motivo, che censura l'omessa concessione delle attenuanti generiche e la complessiva pena inflitta, non si confronta con la puntuale motivazione fornita sul punto dalla Corte di Appello, la quale ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato, oltre a rilevare come la sanzione sia stata commisurata in termini prossimi al minimo edittale; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il Consigl