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Ordinanza — n. 1481/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1481/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1481/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAFI MOHAMED nato il 20/05/1982 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Chafi Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale in sede che lo ha condannato alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione per il reato di lesioni personali gravi; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione di attendibilità della persona offesa, propone doglianze in punto di fatto ed è meramente reiterativo del motivo proposto in sede di gravame, adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1481/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo, che censura l'omessa concessione delle attenuanti generiche e la complessiva pena inflitta, non si confronta con la puntuale motivazione fornita sul punto dalla Corte di Appello, la quale ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato, oltre a rilevare come la sanzione sia stata commisurata in termini prossimi al minimo edittale; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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spese di procedura ripetibili dell'avvocato sanzioni pecuniarie prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese d'esecuzione tassazione delle spese
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAFI MOHAMED nato il 20/05/1982 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Chafi Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale in sede che lo ha condannato alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione per il reato di lesioni personali gravi; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione di attendibilità della persona offesa, propone doglianze in punto di fatto ed è meramente reiterativo del motivo proposto in sede di gravame, adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito;

Considerato che il secondo motivo, che censura l'omessa concessione delle attenuanti generiche e la complessiva pena inflitta, non si confronta con la puntuale motivazione fornita sul punto dalla Corte di Appello, la quale ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato, oltre a rilevare come la sanzione sia stata commisurata in termini prossimi al minimo edittale; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il Consigl