Ordinanza — n. 1479/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE GIOVANNI nato a ACQUAFORMOSA il 18/12/1962 avverso la sentenza del 13/01/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Mele Giovanni ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, con la quale è stata confermata la sentenza del Giudice di pace che lo ha condannato alla pena di C 250 di multa per il reato di cui agli artt. 110 e 612 cod. pen; Rilevato che il 1 aprile 2022 il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha trasmesso, via pec, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, sottoscritta anche dal proprio assistito; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1479/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 612 cod. pen; Rilevato che il 1 aprile 2022 il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha trasmesso, via pec, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, sottoscritta anche dal proprio assistito; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE GIOVANNI nato a ACQUAFORMOSA il 18/12/1962 avverso la sentenza del 13/01/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Mele Giovanni ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, con la quale è stata confermata la sentenza del Giudice di pace che lo ha condannato alla pena di C 250 di multa per il reato di cui agli artt. 110 e 612 cod. pen; Rilevato che il 1 aprile 2022 il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha trasmesso, via pec, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, sottoscritta anche dal proprio assistito; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Prèsident0'