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Ordinanza — n. 1478/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1478/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1478/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCOVISO PIETRO nato a CATANIA il 18/06/1985 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Biancoviso Pietro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, con la quale è stata confermata la decisione del G.U.P. presso il Tribunale di Ascoli Piceno, che lo ha condannato alla pena di due anni di reclusione per plurimi fatti di minacce, percosse, lesioni personali, danneggiamento e violenza privata; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. quanto all'affermazione di responsabilità, è proposto fuori dei casi previsti (Sez.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 89 cod. pen; Ordinanza — n. 1478/2023 — snpen · Corte di Cassazione: presso il Tribunale di Ascoli Piceno, che lo ha condannato alla pena di due anni di reclusione per plurimi fatti di minacce, percosse, lesioni personali, danneggiamento e violenza privata; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. quanto all'affermazione di responsabilità, è proposto fuori dei casi previsti (Sez.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali vizi procedurali indigenza processuale non provata anticipo delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
presso il Tribunale di Ascoli Piceno, che lo ha condannato alla pena di due anni di reclusione per plurimi fatti di minacce, percosse, lesioni personali, danneggiamento e violenza privata; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge in riferimento all'art. 192 cod.
art. 89 cod. pen
280027) ed è, comunque, generico e versato in fatto; Considerato che il secondo motivo, proposto in punto pena (segnatamente, con riferimento all'entità della stessa, all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla diminuente per la seminfermità ex art. 89 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCOVISO PIETRO nato a CATANIA il 18/06/1985 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Biancoviso Pietro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, con la quale è stata confermata la decisione del G.U.P. presso il Tribunale di Ascoli Piceno, che lo ha condannato alla pena di due anni di reclusione per plurimi fatti di minacce, percosse, lesioni personali, danneggiamento e violenza privata; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. quanto all'affermazione di responsabilità, è proposto fuori dei casi previsti (Sez.

U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) ed è, comunque, generico e versato in fatto; Considerato che il secondo motivo, proposto in punto pena (segnatamente, con riferimento all'entità della stessa, all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla diminuente per la seminfermità ex art. 89 cod. pen.), è del pari generico ed assertivo; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore Il President