Ordinanza — n. 1475/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA RITA nato a CATANZARO il 28/01/1967 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Bevilacqua Rita ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione, afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 5, n. 48341 del 07/10/2015, Lo Presti, Rv. 265333), risultando il dinego di esclusione della recidiva fondato su un giudizio di pericolosità in concreto (f. 5);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1475/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5, n. 48341 del 07/10/2015, Lo Presti, Rv. 265333), risultando il dinego di esclusione della recidiva fondato su un giudizio di pericolosità in concreto (f. 5);
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA RITA nato a CATANZARO il 28/01/1967 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Bevilacqua Rita ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione, afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 5, n. 48341 del 07/10/2015, Lo Presti, Rv. 265333), risultando il dinego di esclusione della recidiva fondato su un giudizio di pericolosità in concreto (f. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore Il Pres