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Ordinanza — n. 1473/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1473/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1473/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO NICOLA nato a SALERNO il 08/01/1964 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; e Rilevato che Nicola Rizzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Messina, che lo ha condannato alla pena di nove mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; Preso atto della memoria trasmessa per l'odierna udienza, Considerato che il primo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali si denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità (lamentando sostanzialmente il difetto di prova certa della colpevolezza), sono versati in fatto e reiterativi di doglianze già proposte ed adeguatamente disattese in sede di gravame;

Regesto Legislator

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art. 494 cod. pen, art. 535 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1473/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 494 cod. pen.; Preso atto della memoria trasmessa per l'odierna udienza, Considerato che il primo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali si denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità (lamentando sostanzialmente il difetto di prova certa della colpevolezza), sono versati in fatto e reiterativi di doglianze già proposte ed adeguatamente disattese in sede di gravame;

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive ritardo ingiustificato dell'azione penale tempestività dell'inoltro termine suppletorio di grazia osservanza dei termini tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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art. 494 cod. pen
Rilevato che Nicola Rizzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Messina, che lo ha condannato alla pena di nove mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 494 cod.
art. 535 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO NICOLA nato a SALERNO il 08/01/1964 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; e

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Nicola Rizzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Messina, che lo ha condannato alla pena di nove mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; Preso atto della memoria trasmessa per l'odierna udienza, Considerato che il primo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali si denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità (lamentando sostanzialmente il difetto di prova certa della colpevolezza), sono versati in fatto e reiterativi di doglianze già proposte ed adeguatamente disattese in sede di gravame;

Considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta l'applicazione della recidiva, è reiterativo e generico, omettendo il confronto con la sentenza impugnata, la quale, lungi dall'arrestarsi al mero dato formale risultante dal casellario, ha evidenziato come il nuovo reato commesso, alla luce dei precedenti, denoti una maggiore colpevolezza e pericolosità, con valutazione insindacabile in sede di legittimità; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che deduce l'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato, essendo la stessa maturata in data 28 marzo 2021, nelle more del deposito della motivazione ma dopo la lettura del dispositivo in udienza (ex plurimis, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593, che, in riferimento ad un caso analogo ha ribadito come "ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa");

Considerato che il quinto motivo di ricorso, con il quale la parte si duole dell'omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è meramente reiterativo e generico, poiché non si confronta con i precedenti ostativi; Considerato che il sesto motivo, da ultimo, lamenta la disposta condanna alle spese processuali, laddove questa consegue ex lege alla pronuncia di condanna, ai sensi dell'art. 535 cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore