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Ordinanza — n. 1472/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1472/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1472/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULOVIC BRUNO CUI 00IKQYI nato a LENO il 19/09/1979 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Bruno Radulovic ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni aggravate; Considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, sono finalizzati a prefigurare la rivalutazione e l'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1472/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370);

Parole chiave

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circostanze aggravanti o attenuanti pericolo di collusione con testimoni corresponsabilità della vittima mezzi di prova medici lesioni gravi lesioni conseguenti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULOVIC BRUNO CUI 00IKQYI nato a LENO il 19/09/1979 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Bruno Radulovic ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni aggravate; Considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, sono finalizzati a prefigurare la rivalutazione e l'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere