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Ordinanza — n. 1468/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1468/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1468/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAFFARONI ERCOLINA nato a CISLAGO il 05/07/1961 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANIDRINA TUDINO; Rilevato che Ercolina Zaffaroni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile, in concorso, del reato di cui all'art. 216 co.1 n. 1 R.D. 267/42; Considerato che i motivi di ricorso, con i quali la ricorrente denunzia vizi di motivazione, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: la Corte d'appello ha, difatti, ampiamente richiamato i rapporti personali della Zaffaroni con l'amministratore di fatto, il contesto della creazione dell'azienda e la durata della carica, in tal modo giustificando la consapevolezza dell'imputata, rappresentante legale della fallita, degli atti distrattivi compiuti dal Nicolosi, peraltro alla stessa legato da vincoli familiari (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166), mentre la ricorrente si limita a riproporre la tesi dell'esclusiva riconducibilità al coimputato dei contestati pagamenti;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1468/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 216 co.1 n. 1 R.D. 267/42; Considerato che i motivi di ricorso, con i quali la ricorrente denunzia vizi di motivazione, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: la Corte d'appello ha, difatti, ampiamente richiamato i rapporti personali della Zaffaroni con l'amministratore di fatto, il contesto della creazione dell'azienda e la durata della carica, in tal modo giustificando la consapevolezza dell'imputata, rappresentante legale della fallita, degli atti distrattivi compiuti dal Nicolosi, peraltro alla stessa legato da vincoli familiari (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166), mentre la ricorrente si limita a riproporre la tesi dell'esclusiva riconducibilità al coimputato dei contestati pagamenti;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie reato economico lotta contro la frode danno patrimoniale procurato con astuzia appropriazione indebita di fondi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAFFARONI ERCOLINA nato a CISLAGO il 05/07/1961 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANIDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ercolina Zaffaroni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile, in concorso, del reato di cui all'art. 216 co.1 n. 1 R.D. 267/42; Considerato che i motivi di ricorso, con i quali la ricorrente denunzia vizi di motivazione, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: la Corte d'appello ha, difatti, ampiamente richiamato i rapporti personali della Zaffaroni con l'amministratore di fatto, il contesto della creazione dell'azienda e la durata della carica, in tal modo giustificando la consapevolezza dell'imputata, rappresentante legale della fallita, degli atti distrattivi compiuti dal Nicolosi, peraltro alla stessa legato da vincoli familiari (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166), mentre la ricorrente si limita a riproporre la tesi dell'esclusiva riconducibilità al coimputato dei contestati pagamenti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il cons