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Sentenza — n. 1466/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1466/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1466/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha, in riforma della decisione di primo grado, dichiarato non doversi procedere nei confronti di Antonio Marinaro in ordine ai reati di truffa aggravata e falso di cui agli artt. 483, 478 co.3 e 482, al medesimo ascritti ai capi a), b), c) per intervenuta prescrizione, riducendo la pena inflitta per il residuo capo d).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1466/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'ammissibilità dell'impugnazione - nella parte in cui articola censure inerenti la revoca del testimoniale a discarico - impone il rilievo della prescrizione del reato di cui all'art. 476, comma 2, 482 cod. pen. sub d), maturata - tenuto conto di giorni tre di sospensione - il 13 aprile 2019, in epoc:a antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata.

Parole chiave

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carenza di credibilità oggettiva falsa testimonianza testimone a discarico censura dell'apprezzamento delle prove facoltà di astenersi dal testimoniare abbandono del procedimento per truffa
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARINARO ANTONIO nato a CORIGLIANO CALABRO il 14/06/1982 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha, in riforma della decisione di primo grado, dichiarato non doversi procedere nei confronti di Antonio Marinaro in ordine ai reati di truffa aggravata e falso di cui agli artt. 483, 478 co.3 e 482, al medesimo ascritti ai capi a), b), c) per intervenuta prescrizione, riducendo la pena inflitta per il residuo capo d).

2. Avverso la sentenza indicata ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunziando violazione e falsa applicazione della legge penale e mancata assunzione di prova decisiva.

3. L'ammissibilità dell'impugnazione - nella parte in cui articola censure inerenti la revoca del testimoniale a discarico - impone il rilievo della prescrizione del reato di cui all'art. 476, comma 2, 482 cod. pen. sub d), maturata - tenuto conto di giorni tre di sospensione - il 13 aprile 2019, in epoc:a antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore il Pr,zide,tte