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Ordinanza — n. 1465/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1465/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1465/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTOCCIA NICOLA nato a ANDRIA il 31/12/1970 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Martoccia Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in riforma della decisione liberatoria di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 326 cod. pen. perché il fatto non sussiste ed ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'assoluzione dell'imputato dal delitto di cui all'art. 615- ter cod. pen., qualificato ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo; Considerato che il primo motivo di ricorso tende a enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli per il ricorrente, in quanto la Corte d'appello ha assolto l'imputato dal reato di rivelazione di segreto d'ufficio perché il fatto non sussiste, con conseguente carenza d'interesse (Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussari, Rv. 276524, nel solco di Sez.

Regesto Legislator

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art. 326 cod. pen, art. 615- ter cod. pen; Ordinanza — n. 1465/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240814); Ritenuto che le censure svolte in riferimento all'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" dal residuo reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. - qualificato in appello ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo - svolgono argomentazioni di merito che non introducono i presupposti della formula liberatoria per insussistenza del fatto e sono, pertanto, proposte fuori dei casi previsti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali immunità parziale ammende per infrazione procedurale spese di difesa addebito di tasse risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 326 cod. pen
Rilevato che Martoccia Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in riforma della decisione liberatoria di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 326 cod. pen.
art. 615- ter cod. pen
perché il fatto non sussiste ed ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'assoluzione dell'imputato dal delitto di cui all'art. 615- ter cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTOCCIA NICOLA nato a ANDRIA il 31/12/1970 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Martoccia Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in riforma della decisione liberatoria di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 326 cod. pen. perché il fatto non sussiste ed ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'assoluzione dell'imputato dal delitto di cui all'art. 615- ter cod. pen., qualificato ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo; Considerato che il primo motivo di ricorso tende a enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli per il ricorrente, in quanto la Corte d'appello ha assolto l'imputato dal reato di rivelazione di segreto d'ufficio perché il fatto non sussiste, con conseguente carenza d'interesse (Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussari, Rv. 276524, nel solco di Sez.

U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240814); Ritenuto che le censure svolte in riferimento all'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" dal residuo reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. - qualificato in appello ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo - svolgono argomentazioni di merito che non introducono i presupposti della formula liberatoria per insussistenza del fatto e sono, pertanto, proposte fuori dei casi previsti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il c