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Ordinanza — n. 1464/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1464/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1464/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH PAOLO nato a UDINE il 03/11/1973 DE GOBBI ARIANNA nato a VENEZIA il 02/10/1974 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1464/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH PAOLO nato a UDINE il 03/11/1973 DE GOBBI ARIANNA nato a VENEZIA il 02/10/1974 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina sentenza penale verdetto di colpevolezza riduzione della pena revisione della sentenza penale altri reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH PAOLO nato a UDINE il 03/11/1973 DE GOBBI ARIANNA nato a VENEZIA il 02/10/1974 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

c)

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Hudorovich Paolo e De Gobbi Arianna ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede impugnata, ha rideterminato la pena loro inflitta per il reato di furto in otto mesi di reclusione ed C 150 di multa, con riferimento a Hudorovich, ed in quattro mesi di reclusione ed C 120 di multa, condizionalmente sospesa, in relazione alla De Gobbi; Considerato che il primo motivo di ricorso, proposto dal comune difensore nell'interesse di Hudorovich, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva, è dedotto per la prima volta in sede di legittimità ed è, pertanto, tardivo;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia - per il medesimo ricorrente - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, omette il confronto con la motivazione della sentenza di appello, che ha valorizzato elementi di segno negativo in ordine alla personalità dell'imputato al fine della negazione del beneficio; Considerato che il terzo motivo di ricorso, proposto nell'interesse della De Gobbi, con il quale si contesta la mancata declaratoria di prescrizione prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato in quanto, alla luce del tempo di commissione del reato (13.12.2013) e dei 217 giorni di sospensione, la prescrizione è maturata soltanto in data 16.1.2022, successivamente alla sentenza di secondo grado;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in Favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022