Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1458/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1458/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1458/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTELLA MONICA nato a NOCERA INFERIORE il 27/08/1995 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; • Rilevato che Montella Monica ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara, riqualificato il reato di cui all'art. 494 sub i) nell'ipotesi tentata, ha rideterminato la pena inflitta in ordine ai delitti di cui agli artt. 493-ter e 497-bis cod. pen. in anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per apparenza della stessa, è proposto in termini del tutto generici, pur a fronte di una doppia conforme sentenza di condanna: la difesa censura, invero, dapprima l'omessa indicazione delle fonti di prova poste a fondamento dell'affermazione di colpevolezza; quindi la mancanza dell'elemento soggettivo; l'insussistenza, infine, del reato di sostituzione di persona per mancanza dell'elemento della induzione in errore.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 1458/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 494 sub i) nell'ipotesi tentata, ha rideterminato la pena inflitta in ordine ai delitti di cui agli artt. 493-ter e 497-bis cod. pen. in anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per apparenza della stessa, è proposto in termini del tutto generici, pur a fronte di una doppia conforme sentenza di condanna: la difesa censura, invero, dapprima l'omessa indicazione delle fonti di prova poste a fondamento dell'affermazione di colpevolezza; quindi la mancanza dell'elemento soggettivo; l'insussistenza, infine, del reato di sostituzione di persona per mancanza dell'elemento della induzione in errore.

Parole chiave

Generato dall'IA
fornitura di infrastrutture digitali errore di trasmissione trasmissione di dati bando di concorso ritardo del ministero pubblico esclusione dell'offerente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 114 cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza del contributo di minima importanza ex art. 114 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTELLA MONICA nato a NOCERA INFERIORE il 27/08/1995 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Montella Monica ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara, riqualificato il reato di cui all'art. 494 sub i) nell'ipotesi tentata, ha rideterminato la pena inflitta in ordine ai delitti di cui agli artt. 493-ter e 497-bis cod. pen. in anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per apparenza della stessa, è proposto in termini del tutto generici, pur a fronte di una doppia conforme sentenza di condanna: la difesa censura, invero, dapprima l'omessa indicazione delle fonti di prova poste a fondamento dell'affermazione di colpevolezza; quindi la mancanza dell'elemento soggettivo; l'insussistenza, infine, del reato di sostituzione di persona per mancanza dell'elemento della induzione in errore.

Mentre i primi due rilievi sono dedotti in fatto e del tutto generici, il terzo è manifestamente infondato in diritto in quanto proprio l'insussistenza dell'evento del reato ha giustificato la riqualificazione del fatto nella corrispondente fattispecie tentata. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza del contributo di minima importanza ex art. 114 cod. pen., è proposto fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto la statuizione risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo il giudice di seconde cure evidenziato la carenza di elementi di segno posil:ivo e il contributo, tutt'altro che minimale, prestato dall'imputata in ambito concorsuale (ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022