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Ordinanza — n. 1456/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1456/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1456/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROGGIO SANTO nato a CATANIA il 01/08/1976 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Santo Roggio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale in sede di condanna del medesimo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 400 di multa per il reato di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in relazione al reato di furto, è generico e manifestamente infondato: il ricorrente deduce che i beni oggetto di tentata esportazione si trovassero in stato di abbandono, con conseguente inoffensività della condotta.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1456/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROGGIO SANTO nato a CATANIA il 01/08/1976 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Santo Roggio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale in sede di condanna del medesimo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 400 di multa per il reato di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in relazione al reato di furto, è generico e manifestamente infondato: il ricorrente deduce che i beni oggetto di tentata esportazione si trovassero in stato di abbandono, con conseguente inoffensività della condotta.

Parole chiave

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anticipo delle spese condono delle spese procedurali opposizione al precetto esecutivo prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ammende per infrazione procedurale censure procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROGGIO SANTO nato a CATANIA il 01/08/1976 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Santo Roggio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale in sede di condanna del medesimo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 400 di multa per il reato di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in relazione al reato di furto, è generico e manifestamente infondato: il ricorrente deduce che i beni oggetto di tentata esportazione si trovassero in stato di abbandono, con conseguente inoffensività della condotta.

Tali rilievi, tuttavia, non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata: al riguardo, la pronuncia di appello ha confutato le deduzioni difensive sul punto, evidenziando le ragioni per le quali i beni non potessero considerarsi res derelictae, in quanto rimasti nella disponibilità - seppur vincolata - del titolare dell'azienda sequestrata. Con tali argomentazioni il ricorrente omette il confronto e, pertanto, il ricorso risulta, sul punto, affetto da genericità; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta vizio della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile, perché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'applicazione della recidiva, è inammissibile in quanto inedito, poiché dedotto per la prima volta in sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022