Ordinanza — n. 1252/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSENTINO SALVATORE nato a CATANIA il 01/12/1993 BONAFEDE FRANCESCO nato a CATANIA il 12/08/1976 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA44ate-caft41 udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato che gli imputati COSENTINO SALVATORE e BONAFEDE FRANCESCO ricorrono, con un solo motivo, avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte di Appello di Catania in data 16 febbraio 2022, che, in accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata per il delitto di furto aggravato in concorso, commesso in Augusta il 3 aprile 2021, riducendo la pena loro inflitta nella misura concordata con il Pubblico Ministero.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1252/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSENTINO SALVATORE nato a CATANIA il 01/12/1993 BONAFEDE FRANCESCO nato a CATANIA il 12/08/1976 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA44ate-caft41 udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato che gli imputati COSENTINO SALVATORE e BONAFEDE FRANCESCO ricorrono, con un solo motivo, avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte di Appello di Catania in data 16 febbraio 2022, che, in accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata per il delitto di furto aggravato in concorso, commesso in Augusta il 3 aprile 2021, riducendo la pena loro inflitta nella misura concordata con il Pubblico Ministero.
Considerato che i ricorsi sono inammissibili, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, la cognizione del giudice è limitata ai motivi oggetto di impugnazione (che, nel caso al vaglio erano limitati al solo trattamento sanzionatorio, cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12