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Ordinanza — n. 1248/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1248/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1248/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO FRANCESCO nato a COSENZA il 09/04/1961 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - Rilevato che PELLEGRINO FRANCESCO ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 12maggio 2022, che, in riforma della sentenza di condanna in primo grado nei suoi confronti pronunciata per i reati di cui agli artt. 624-bis cod. pen. e 4 L. 110/1975 (fatti commessi in Cosenza il 2 e 3 giugno 2021), ha ridotto la pena inflittagli con conferma nel resto; - che, con dichiarazione in data 11 novembre 2022, pervenuta in Cancelleria il 20 novembre 2022, il ricorrente personalmente ha dichiarato al personale dell'Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Cosenza di volere rinunciare al ricorso; - che il ricorso è inammissibile e che deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.

Regesto Legislator

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artt. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1248/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis cod. pen. e 4 L. 110/1975 (fatti commessi in Cosenza il 2 e 3 giugno 2021), ha ridotto la pena inflittagli con conferma nel resto; - che, con dichiarazione in data 11 novembre 2022, pervenuta in Cancelleria il 20 novembre 2022, il ricorrente personalmente ha dichiarato al personale dell'Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Cosenza di volere rinunciare al ricorso; - che il ricorso è inammissibile e che deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.

Parole chiave

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ritiro della querela penale licenziamento per furto confisca di valori patrimoniali remissione della pena pignoramento infruttuoso frode nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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artt. 624-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO FRANCESCO nato a COSENZA il 09/04/1961 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - Rilevato che PELLEGRINO FRANCESCO ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 12maggio 2022, che, in riforma della sentenza di condanna in primo grado nei suoi confronti pronunciata per i reati di cui agli artt. 624-bis cod. pen. e 4 L. 110/1975 (fatti commessi in Cosenza il 2 e 3 giugno 2021), ha ridotto la pena inflittagli con conferma nel resto; - che, con dichiarazione in data 11 novembre 2022, pervenuta in Cancelleria il 20 novembre 2022, il ricorrente personalmente ha dichiarato al personale dell'Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Cosenza di volere rinunciare al ricorso; - che il ricorso è inammissibile e che deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il ConsilliNe estensore Il Presidente