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Ordinanza — n. 1247/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1247/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1247/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDO CESARE nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 24/08/1985 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - Rilevato che GUIDO CESARE ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 19 aprile 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., commesso in Albisola Superiore il 9 ottobre 2018; - considerato che il proposto motivo, con il quale si censura l'operata determinazione del trattamento sanzionatorio, sia in riferimento alla quantificazione della pena che al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è affetto da conclamata genericità, in quanto affidato a rilievi articolati senza alcun confronto critico con il tenore delle ragioni °stese a sostegno della statuizione sul punto, ed è, comunque, manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, fissata in un importo prossimo al minimo edittale, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402) e che, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 1247/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen., commesso in Albisola Superiore il 9 ottobre 2018; - considerato che il proposto motivo, con il quale si censura l'operata determinazione del trattamento sanzionatorio, sia in riferimento alla quantificazione della pena che al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è affetto da conclamata genericità, in quanto affidato a rilievi articolati senza alcun confronto critico con il tenore delle ragioni °stese a sostegno della statuizione sul punto, ed è, comunque, manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, fissata in un importo prossimo al minimo edittale, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402) e che, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie alleggerimento della pena adeguamento della pena allegazioni di persecuzione contraddittorie eccezioni difensive attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDO CESARE nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 24/08/1985 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - Rilevato che GUIDO CESARE ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 19 aprile 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., commesso in Albisola Superiore il 9 ottobre 2018; - considerato che il proposto motivo, con il quale si censura l'operata determinazione del trattamento sanzionatorio, sia in riferimento alla quantificazione della pena che al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è affetto da conclamata genericità, in quanto affidato a rilievi articolati senza alcun confronto critico con il tenore delle ragioni °stese a sostegno della statuizione sul punto, ed è, comunque, manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, fissata in un importo prossimo al minimo edittale, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402) e che, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consiglje estensore Il Pres