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Ordinanza — n. 1245/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1245/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1245/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGLIELMI PIERSTEFANO nato a VENTIMIGLIA il 27/05/1968 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - Rilevato che GUGLIELMI PIERSTEFANO ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 1 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per i delitti di lesioni personali e minaccia grave in danno di Balbo Marco, fatto commesso in Bordighera il 6 dicembre 2014; - considerato che il proposto motivo, che contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, dissimula, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è affatto confrontato, limitandosi, invero, a reiterare le stesse generiche doglianze articolate con il gravame (cfr. 4, primo capoverso della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1245/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, primo capoverso della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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risarcimento del danno risarcimento del danno alla persona gravi addebiti penali azione civile pagamento dell'ammenda risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGLIELMI PIERSTEFANO nato a VENTIMIGLIA il 27/05/1968 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - Rilevato che GUGLIELMI PIERSTEFANO ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 1 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per i delitti di lesioni personali e minaccia grave in danno di Balbo Marco, fatto commesso in Bordighera il 6 dicembre 2014; - considerato che il proposto motivo, che contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, dissimula, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è affatto confrontato, limitandosi, invero, a reiterare le stesse generiche doglianze articolate con il gravame (cfr. 4, primo capoverso della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigl stensore Il Pre