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Ordinanza — n. 1241/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1241/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1241/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TULLII BRUNO nato a ATRI il 05/08/1963 avverso la sentenza del 18/02/2022 del TRIBUNALE di TERAMOdat-e-~-alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Teramo, quale giudice di appello, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata, anche agli effetti civili, dal Giudice di Pace nei confronti di Tullii Bruno limitatamente al delitto di minaccia ascrittogli, commesso in danno di Ronca Eugenio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, articolando due motivi; - che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1241/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia non comprovata pericolo di tortura censura di violazione costituzionale minaccia alla sicurezza pubblica rinuncia al dibattimento orale diritto a un difensore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TULLII BRUNO nato a ATRI il 05/08/1963 avverso la sentenza del 18/02/2022 del TRIBUNALE di TERAMOdat-e-~-alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Teramo, quale giudice di appello, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata, anche agli effetti civili, dal Giudice di Pace nei confronti di Tullii Bruno limitatamente al delitto di minaccia ascrittogli, commesso in danno di Ronca Eugenio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, articolando due motivi; - che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Cons e estensore Il