Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1239/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1239/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1239/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMIN SUAREH nato il 01/01/1968 avverso la sentenza del 28/03/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOdz3t-9-a4k4s0-alle--Parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - Rilevato che LAMIN SUAREH ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 28 marzo 2022, che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli ha applicato la pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - considerato che il proposto motivo, che lamenta, sotto l'egida del vizio di motivazione, la mancata disamina dell'esistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, vuoi perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; vuoi perché, comunque, genericamente articolato, in quanto non accompagnato dall'indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep. 07/01/2015, Rv. 261802); - ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 495 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1239/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., gli ha applicato la pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - considerato che il proposto motivo, che lamenta, sotto l'egida del vizio di motivazione, la mancata disamina dell'esistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, vuoi perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; vuoi perché, comunque, genericamente articolato, in quanto non accompagnato dall'indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep. 07/01/2015, Rv. 261802); - ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende

Parole chiave

Generato dall'IA
false dichiarazioni senza giuramento falsità in documenti di servizio sviamento della giustizia documenti attendibili lacune probatorie mancanza di credibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
art. 495 cod. pen
pen., gli ha applicato la pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - considerato che il proposto motivo, che lamenta, sotto l'egida del vizio di motivazione, la mancata disamina dell'esistenza delle cause di non punibilità ex art.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; - considerato che il proposto motivo, che lamenta, sotto l'egida del vizio di motivazione, la mancata disamina dell'esistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, vuoi perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMIN SUAREH nato il 01/01/1968 avverso la sentenza del 28/03/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOdz3t-9-a4k4s0-alle--Parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - Rilevato che LAMIN SUAREH ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 28 marzo 2022, che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli ha applicato la pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - considerato che il proposto motivo, che lamenta, sotto l'egida del vizio di motivazione, la mancata disamina dell'esistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, vuoi perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; vuoi perché, comunque, genericamente articolato, in quanto non accompagnato dall'indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep. 07/01/2015, Rv. 261802); - ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigl estensore Il Pr