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Ordinanza — n. 1234/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1234/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1234/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUADRITO STELLARIO nato a MESSINA il 13/11/1976 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - Rilevato che SQUADRITO STELLARIO ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 27 gennaio 2021, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di lesioni aggravate e di minaccia aggravata, commessi in data 1 novembre 2017 in danno di Barbuscia Daniele; - considerato che il proposto motivo, con il quale il ricorrente prospetta più questioni, ossia la carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., l'insussistenza del fatto e l'eccessività della pena, oltre a non essere sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria e a non coniugarsi alla enunciazione di specifiche richieste, è privo della puntuale enunciazione delle ragioni in fatto e in diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1234/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., l'insussistenza del fatto e l'eccessività della pena, oltre a non essere sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria e a non coniugarsi alla enunciazione di specifiche richieste, è privo della puntuale enunciazione delle ragioni in fatto e in diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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ricorso per risarcimento danni minaccia non comprovata obbligo di ridurre il danno motivi di cassazione abbandono per lesioni personali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUADRITO STELLARIO nato a MESSINA il 13/11/1976 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - Rilevato che SQUADRITO STELLARIO ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 27 gennaio 2021, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di lesioni aggravate e di minaccia aggravata, commessi in data 1 novembre 2017 in danno di Barbuscia Daniele; - considerato che il proposto motivo, con il quale il ricorrente prospetta più questioni, ossia la carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., l'insussistenza del fatto e l'eccessività della pena, oltre a non essere sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria e a non coniugarsi alla enunciazione di specifiche richieste, è privo della puntuale enunciazione delle ragioni in fatto e in diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il consigli estensore Il President