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Ordinanza — n. 1231/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1231/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1231/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: AJOROME EFE nato il 26/02/1982 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - Rilevato che AJOROME EFE ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la condanna in primo inflittagli con riferimento ai soli reati di cui agli artt. 495 e 337 cod. pen., per l'effetto provvedendo alla rideterminazione della pena; - considerato che il proposto motivo, che censura l'operata graduazione della pena, oltre ad essere affidato a deduzioni generiche in ragione della loro assoluta mancanza di confronto critico con le ragioni spiegate nella sentenza impugnata, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1231/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 e 337 cod. pen., per l'effetto provvedendo alla rideterminazione della pena; - considerato che il proposto motivo, che censura l'operata graduazione della pena, oltre ad essere affidato a deduzioni generiche in ragione della loro assoluta mancanza di confronto critico con le ragioni spiegate nella sentenza impugnata, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Parole chiave

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censura costituzionale censura formulata in modo carente censure procedurali esame di cassazione legittimazione a ricorrere impugnazione della cancellazione
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: AJOROME EFE nato il 26/02/1982 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - Rilevato che AJOROME EFE ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la condanna in primo inflittagli con riferimento ai soli reati di cui agli artt. 495 e 337 cod. pen., per l'effetto provvedendo alla rideterminazione della pena; - considerato che il proposto motivo, che censura l'operata graduazione della pena, oltre ad essere affidato a deduzioni generiche in ragione della loro assoluta mancanza di confronto critico con le ragioni spiegate nella sentenza impugnata, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il consiglir stensore Il Presidente