Ordinanza — n. 1229/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di HAMDI HAMED per il delitto di cui agli artt. 583 -quinquies e 585 cod. pen, commessi in Viareggio il 19- 09-2020 in danno di KHALIF ZAKARIA.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 583 -quinquies cod. pen; Ordinanza — n. 1229/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 583 -quinquies e 585 cod. pen, commessi in Viareggio il 19- 09-2020 in danno di KHALIF ZAKARIA.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMDI HAMED nato il 12/08/1990 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di HAMDI HAMED per il delitto di cui agli artt. 583 -quinquies e 585 cod. pen, commessi in Viareggio il 19- 09-2020 in danno di KHALIF ZAKARIA.
2. Il ricorso per cassazione è affidato ad un solo motivo 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il proposto motivo, che consta di rilievi in punto di corretta applicazione dell'art. 583 -quinquies cod. pen., segnatamente in punto di sussistenza della deformazione permanente dei tratti del viso della persona offesa per effetto della coltellata inflittale dall'imputato, è aspecifico, in quanto affidato a deduzioni prive di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione sul punto rassegnata dal giudice censurato, che ha espressamente dato atto di essersi basato, per ritenere lo sfregio del viso della parte offesa medesima, non solo sulla documentazione sanitaria, ma soprattutto sulle fotografie ingrandite del viso della vittima, come raffigurato dopo la ferita subita: donde vi è carenza di necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849).
I detti rilievi, oltretutto, finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217).
4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Con re estensor